Cittadini e liberi professionisti
CIL (comunicazione inizio lavori) è necessaria per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
La CIL - Comunicazione Inizio Lavori - va presentata allo sportello unico per l'edilizia prima dell'inizio dei lavori. La modulistica (reperibile sul sito) va compilata integralmente inserendo i seguenti dati:
a) dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.
b) dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative a:
b1) dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
b2) titolarità dell’intervento e se le opere riguardano parti comuni o modifiche esterne
c) data di inizio e fine lavori
d) descrizione delle opere da realizzarsi
e) localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
f) altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori
g) impresa esecutrice dei lavori
h) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
i) rispetto della normativa sulla privacy
Occorre specificare i vari soggetti coinvolti:
- altri titolari
- tecnici incaricati:
- Progettista delle opere architettoniche
- Direttore dei lavori delle opere architettoniche
- Progettista delle opere strutturali
- Direttore dei lavori delle opere strutturali
- Altri tecnici incaricati
- Dati sulle imprese esecutrici
La CIL serve a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità. (max 90 gg)
Comunicazione di inizio lavori (CIL) - Il decreto legislativo 222/2016 ha abolito definitivamente la CIL: gli interventi ad essa assoggettati vengono considerati attività libera