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CILA

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La CILA, ovvero, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica edilizia che individua i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale)
Gli interventi che possono essere eseguiti con la CILA sono quelli previsti dall'art. 6bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 25.11.2016 n. 222


A chi è rivolto

Cittadini e Liberi professionisti

Descrizione

La CILA, ovvero, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica edilizia che individua i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale)
Gli interventi che possono essere eseguiti con la CILA sono quelli previsti dall'art. 6bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 25.11.2016 n. 222

Come fare

Così come previsto dal comma 2 dell'art. 6 bis del D. P.R. 380/2001: "l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori"
I documenti necessari per la presentazione della CILA - salvo casi particolari da valutare con la struttura tecnica del Comune - sono:

  • modello CILA ;
  • titoli di proprietà;
  • delibera di condominio/assensi vari (eventuale);
  • relazione tecnica asseverata dal tecnico;
  • relazione Legge 10 (relazione sulle prestazioni energetiche);
  • elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto e della condizione di progetto, inquadramento planimetrico, inquadramento catastale, inquadramento nei piani urbanistici, progetto impianti, ecc.);
  • stima dei rifiuti prodotti;
  • Durc dell’impresa;
  • progetto degli impianti (se previsto dalle norme).

Cosa serve

Serve per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 che così recita: "Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, (ndr: del D.P.R.380/2001), sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Cosa si ottiene

La possibilità di iniziare la realizzazione dei lavori oggetto della CILA dopo aver presentato la documentazione in comune, senza aspettare l’approvazione dall’Ente, in virtù dell’asseverazione da parte del tecnico, che si assume la responsabilità.

Tempi e scadenze

I lavori oggetto di CILA devono concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio. Per gli interventi sottoposti a CILA non è richiesta la presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (può essere richiesta facoltativamente)

Quanto costa

Diritti di Segreteria € 50,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Ufficio Tecnico Comunale

Riferimenti Normativi

D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
D. Lgs. 25.11.2016 n. 222

Riferimenti Normativi Locali

Piano Regolatore Generale Comunale vigente
Regolamento Edilizio Comunale vigente

Condizioni di servizio

Si vedano gli allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 03/08/2024


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